La cedolare secca per gli affitti a canone concordato è scesa al 10% dal 15% (in confronto al 21% delle locazioni libere) ma si applica solo negli affitti tipo “3 + 2? e solo a partire dal primo gennaio 2014, con riduzione valida fino al 2017, anche per le le abitazioni date in locazione a cooperative o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione
La ratio è incentivare l’utilizzo di questo strumento, che ad oggi non ha dato i risultati sperati: sono circa 65mila i contratti con cedolare secca su 2 milioni di locazioni.
Chi ha già stipulato un contratto a canone concordato senza applicare la cedolare secca, può cambiare il regime fiscale agevolato entro il termine per il pagamento annuale dell’imposta di registro (30 marzo 2014).
Chi invece ha un contratto libero, e vuole passare al canone concordato per applicare la cedolare secca ridotta, deve innanzitutto cambiare contratto stipulandone uno convenzionato, in base all’articolo 2, comma 3, della legge 431/1998, applicando un canone compreso nei limiti previsti dagli accordi territoriali di riferimento.
Attenzione: l’immobile deve trovarsi in uno dei Comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia) o in quelli confinanti, o nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).