L’art. D.Lgs. n. 23/2011 ha introdotto la disciplina della cedolare secca, specificano che l’aliquota agevolata (10% dal 2014) è applicabile “ai contratti di locazione a canone concordato (o concertato) … relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’articolo 1,comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1998, n. 551 … e negli altri comuni adalta tensione abitativa individuati del CIPE … .
L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) … lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225”.
Per beneficiare dell’aliquota nella misura del 10% non è sufficiente la stipula di un contratto di locazione “concordato” ma è altresì necessario che lo stesso riguardi un immobile ubicato in un Comune avente le caratteristiche citate dalla norma (con carenze di disponibilità abitativa, ad alta densità abitativa ovvero con delibera dello stato di emergenza).