Verificandosi una causa di esclusione o disapplicazione legale si può, infatti, evitare Gerico.
L’articolo 10, co.4, della L. n.146/98 stabilisce le fattispecie in presenza delle quali gli studi di settore non possono essere utilizzati quale strumento di accertamento.
I soggetti che si trovano in un periodo di non norma¬le svolgimento dell’attività devono indicare sul modello il codice 7.
Va tenuto presente che, ai sensi della lett.d-ter), dell’art.39 del d.P.R. n.600/73, l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non veritiere, può spalancare le porte ad un accertamento induttivo puro da parte delle Entrate in linea di principio anche se l’elaborazione dello studio effettivamente applicabile evidenziasse un risultato di con¬gruità.
Attenzione quindi all’utilizzo della citata causa di esclusione.
Le cause d’inapplicabilità determinano la sterilizzazione degli studi di settore ai fini dell’accertamento, ma non escludono l’applicazione dei parametri. I contribuenti interessati, quindi, devono verificare la propria posizione con riferimento ai parametri presuntivi dei ricavi/compensi (DPCM del 29 gennaio 1996) compilando gli appositi modelli.