Come già chiarito nella Circolare 30.4.2018, n. 8/E (punto 1.1), con specifico riferimento alle cessioni di carburante, gli artt. 21 e 21-bis, DPR n. 633/72 non individuano tra gli elementi da indicare obbligatoriamente la targa o altro estremo identificativo del veicolo, come invece previsto per la “scheda carburante”.
Ne deriva che, ai fini IVA, dall’1.1.2019 la targa non dovrà necessariamente essere riportata nelle fatture elettroniche, ferma restando la possibilità di inserire tale elemento (laddove utile ai fini di altre imposte) nel campo “AltriDatiGestionali”.
Come specificato dall’Agenzia delle Dogane nella Nota 7.6.2018, n. 64837/RU, la necessità di indicare la targa del veicolo oggetto del rifornimento interessa gli autotrasportatori che intendono fruire dell’agevolazione c.d. “caro petrolio” .
Si pensi inoltre ad un’impresa che impiega per l’esercizio dell’attività una serie di furgoni / autocarri e alcune autovetture: l’indicazione della targa del veicolo può essere utile al fine di definire il regime fiscale applicabile ai relativi importi (deducibilità integrale / limitata).