Dall’1.1.2019 la cessione di carburante nei confronti di soggetti che effettuano l’acquisto nell’ambito dell’attività d’impresa / lavoro autonomo deve essere documentata, in via generale, con fattura elettronica, anche nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con uno strumento tracciabile. L’acquirente è tenuto a conservare le ricevute del pagamento.
In merito preme evidenziare che, nella Circolare 30.4.2018, n. 8/E, l’Agenzia ha precisato che le ricevute emesse dai sistemi automatici di self service, se riportanti l’indicazione della data, delle generalità del cedente e dell’acquirente, nonché la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti, possono essere considerate documento idoneo per la successiva emissione della fattura (elettronica) differita.