Botta e risposta

martedì 29 aprile 2014

Campo di applicazione del Bonus 80 Euro

Il credito è riconosciuto unicamente a chi ha un contratto di lavoro dipendente (pubblici e privati) e redditi assimilati (art. 50, c. 1 TUIR), quali:  compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a); indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b); somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c); redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis); remunerazioni dei sacerdoti (lett. d); le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis); compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l). Restano pertanto esclusi dal credito:  i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificati dal comma 1-bis; i contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata da redditi specificati al comma 1-bis superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all’art. 13, comma 1, del TUIR; i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000.

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