Con riferimento al caso che due coniugi abbiamo acquistato, al 50% ciascuno, il garage dal costruttore come pertinenza dell’alloggio prima casa, in merito alla percentuale di detraibilità spettante , la circolare 13/E/2019 precisa: «qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti».
Pertanto, in considerazione della flessibilità delle istruzioni, il beneficio fiscale può essere liberamente suddivisibile, in misura pari all’onere economico in concreto sopportato, fra coloro che risultano cointestatari formali del bonifico e/o della fattura.
A tale scopo è richiesto che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto l’esborso e con l’indicazione della relativa percentuale (circolare 13/E citata).