È possibile usufruire dell’agevolazione prima casa anche per l'acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale.
L’iva agevolata al 4% (punto 21, tabella A, parte II, Dpr 633/1972) spetta, limitatamente a una per ciascuna categoria, per le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate a servizio della casa (nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte I, Dpr 131/1986).
Non è però possibile usufruire dell’agevolazione nell’ipotesi in cui la pertinenza non possa essere oggettivamente destinata in modo durevole a servizio od ornamento dell’abitazione principale.
Tale circostanza ricorre, ad esempio, quando il bene pertinenziale è ubicato in un punto distante o addirittura in un comune diverso da quello dove è situata la prima casa (circolare 38/2005).