Botta e risposta

martedì 06 dicembre 2016

Borsa di studio dottorato di ricerca

Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, costituiscono, per chi le percepisce, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c, Tuir). Pertanto, la normativa fiscale, in materia di borse di studio, stabilisce un generale criterio di imponibilità ai fini Irpef. Tuttavia, sono previste specifiche ipotesi di esenzione. In particolare, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche le borse di studio conferite dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per i corsi di dottorato di ricerca (articolo 6, comma 6, legge 398/1989 e articolo 4, comma 3, legge 210/1998).

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link