Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, costituiscono, per chi le percepisce, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c, Tuir).
Pertanto, la normativa fiscale, in materia di borse di studio, stabilisce un generale criterio di imponibilità ai fini Irpef.
Tuttavia, sono previste specifiche ipotesi di esenzione.
In particolare, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche le borse di studio conferite dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per i corsi di dottorato di ricerca (articolo 6, comma 6, legge 398/1989 e articolo 4, comma 3, legge 210/1998).