In ordine a chi spetta il diritto a usufruire della detrazione fiscale qualora venga ceduto un immobile su cui sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione dipende dal momento in cui è stato stipulato l’atto.
Se la compravendita è antecedente al 17 settembre 2011, si trasferiva all’acquirente persona fisica la parte di detrazione non utilizzata.
Per i contratti sottoscritti dal 17 settembre al 31 dicembre 2011, erano le parti contraenti a decidere se trasferire o meno il diritto al beneficio fiscale, prevedendosi che in mancanza di un accordo esplicito le detrazioni residue passavano all’acquirente.
Infine anche per le compravendite immobiliari successive al 1 gennaio 2012, l'attuale normativa prevede il trasferimento del diritto a detrarre le rate residue in capo all’acquirente persona fisica, salvo che le parti non si accordino diversamente.