La detrazione dall’Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche il conduttore detentore dell’immobile che può accedere al beneficio fiscale, a ricorrere delle condizioni previste dalla normativa fiscale (circolare 57/E del 1998). In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione dell’agevolazione fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Conseguentemente, l’erede del conduttore che subentra nella titolarità del contratto di locazione e conserva la detenzione materiale e diretta del bene potrà portare in detrazione le rate residue (circolare 13/E del 2013).