Botta e risposta

venerdì 23 maggio 2014

Bonus ristrutturazione e convivenza

In via generale la detrazione per gli interventi di cui all’art. 16-bis del Tuir spetta, tra gli altri, anche al familiare convivente del proprietario, possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). La convivenza deve sussistere nel momento in cui si attiva la procedura finalizzata all’esercizio della detrazione (cioè deve già sussistere all’inizio dei lavori) e i lavori devono essere effettuati su uno degli immobili in cui di fatto si esplica la convivenza (sarà possibile provarlo, ad esempio, con uno stato di famiglia). Si ritiene che non sia necessario che l'abitazione nella quale convivono "familiare" e intestatario dell'immobile costituisca anche la loro abitazione principale mentre, come detto, è necessario che i lavori siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si manifesta il rapporto di convivenza. Altro aspetto fondamentale è che il diritto alla detrazione spetta esclusivamente a colui che effettivamente sostiene le spese. In sostanza se le spese saranno sostenute dal proprietario solo quest’ultimo potrà portarsele in detrazione. Nel caso in cui il soggetto che sostiene le spese non avesse redditi da dichiarare (e fosse pertanto a carico del coniuge) la detrazione per quell’anno andrebbe inevitabilmente persa. In conclusione se l’immobile in oggetto è uno di quelli in cui si esplica la convivenza (ad esempio è la casa di villeggiatura) si ritiene possibile che il “familiare convivente” che sostenga le spese di ristrutturazione possa poi portarle in detrazione fiscalmente fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma. In merito al bonifico bancario se questo viene effettuato da un conto corrente cointestato è importante che il codice fiscale del “beneficiario della detrazione” indicato sul bonifico sia unicamente quello di colui che effettivamente sostiene le spese.

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