Nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione di un fabbricato con ampliamento di volumetria anche se la tipologia di intervento rimane di ristrutturazione edilizia, è esclusa l’applicabilità della detrazione del 50% .
L’agenzia delle Entrate con la risoluzione n.4/E del 4 gennaio 2011ha fornito le linee guida a proposito dell’applicabilità delle detrazioni del 36%-50% in presenza di lavori di ristrutturazione ed ampliamento, con o senza demolizione dell’edificio originario.
In particolare, nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, le citate agevolazioni competono «solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria dell’edificio preesistente»; diversamente, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, le detrazioni non spettano, «in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una «nuova costruzione.
Nessun problema invece per la variazione della sagoma; infatti ora possibile il cambiamento della sagoma sulla base dell’articolo 30, legge 98/2013, che definisce comunque l’intervento di ristrutturazione edilizia, anche se lo stesso comporta una variazione della sagoma a seguito di demolizione e ricostruzione; tale disposizione è entrata in vigore il 21 agosto 2013.