Dal 21 agosto 2013, sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che consistono nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che sia necessario rispettarne la sagoma.
L’ Enea ha precisato che sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che consistono nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che sia necessario rispettarne la sagoma.
Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi “volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.
Pertanto dal 21 agosto 2013, quindi, qualora l’intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come “ristrutturazione edilizia” , è possibile usufruire della detrazione per risparmio energetico (65%) per gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione mantenendone la volumetria originaria.
Si ricorda inoltre che è ammessa la detrazione IRPEF “potenziata” al 50% per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato, con la stessa volumetria, che comporti lo spostamento di lieve entità dell'immobile rispetto all'area di sedime originaria.
Lo aveva precisato una risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze a un'interrogazione parlamentare formulata nel corso del question time del 22 gennaio 2014 presso la Commissione VI (Finanze) della Camera, avente a oggetto la possibilità che, nell'ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione, il fabbricato venisse spostato lievemente rispetto all'area di sedime originaria.