Nel caso di un immobile posseduto da un soggetto esercente attività commerciale (impresa o società), affinché le spese risultino detraibili ai fini del 65% , i beni devono essere direttamente utilizzati e non concessi in locazione (risoluzione n.340/E del 1° agosto 2008).
Viceversa ai fini della detrazione, nell’ipotesi in cui l’immobile (accatastato ad esempio cioè, negozio o bottega) sia posseduto da un soggetto privato, non esercente attività commerciale, anche se l’immobile risultasse locato, la detrazione del 65% si applicherebbe senza limitazioni.