Botta e risposta

lunedì 24 novembre 2014

Bollo sulla su ricevuta medica

È dovuta l'imposta di bollo, nella misura di 2 euro, sulle fatture per spese mediche di importo superiore a 77,47 euro (articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al Dpr 642/1972). Obbligato ad apporre la marca da bollo è il soggetto che emette la ricevuta o la fattura. Il cliente è solidalmente responsabile con il professionista per la violazione del tributo, qualora riceva la fattura senza che l'imposta sia stata assolta (risoluzione n. 444/E del 2008). In tal caso, sarà obbligato, nei quindici giorni successivi al ricevimento del documento, a provvedere al pagamento dell'imposta di bollo (articolo 22 del Dpr 642/1972). Sarà così esente da qualsiasi responsabilità, sia ai fini del tributo che ai fini sanzionatori, mentre la sanzione sarà irrogata nei confronti del solo professionista. Qualora, invece, nessuna delle parti abbia provveduto al pagamento dell'imposta di bollo, entrambi i soggetti restano responsabili sia ai fini del pagamento del tributo che ai fini sanzionatori. L'imposta di bollo, assolta in sede di regolarizzazione dal cliente, può essere considerata come costo accessorio della prestazione professionale e, pertanto, detraibile. Stessa conclusione anche nel caso in cui l'imposta di bollo sia stata esplicitamente traslata sul cliente da parte del professionista ed evidenziata a parte nella fattura o ricevuta (risoluzione 199/E del 1995).

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