Per quanto riguarda i casi di esclusione dall’obbligo di comunicazione, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94902 ha esplicitamente indicato tra questi i beni concessi in godimento agli amministratori, che siano soci o familiari di soci, a prescindere dalla presenza o meno, in capo all’amministratore utilizzatore, di un fringe benefit ex artt. 51 o 54 Tuir.
Sulla base dell’esclusione in esame, non saranno neppure oggetto di comunicazione i beni concessi in godimento a soci di snc e a soci accomandatari di sas che rivestono ex lege la qualifica di amministratori (art. 2291 co. 1 e art. 2318 Cod. Civ.).
I beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, in quanto in questa ipotesi l’utilizzatore è assoggettato alla disciplina di tassazione prevista dagli artt. 51 e 54 Tuir (circolare 24/E/2012); i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale; i beni ad uso pubblico per i quali è prevista la deducibilità integrale dei costi (es. taxi); i beni a deducibilità limitata
Nel caso in cui in capo all’utilizzatore non si generi alcun reddito diverso a causa della presenza di costi indeducibili che azzerano il fringe benefit, l’obbligo di comunicazione non sussiste (Risposte Agenzia 22.1.2014). Anche in presenza di una differenza positiva tra valore di mercato e corrispettivo annuo, se questa viene azzerata per effetto dei costi indeducibili relativi al bene (Es. autovettura) concesso al socio/collaboratore, non vi è alcun obbligo di comunicazione.
Infine i beni di valore inferiore a 3.000 € inclusi nella categoria “altro”.