Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione i contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata e di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (art. 27 commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011); il regime contabile agevolato per gli “ex-minimi” (art. 27, comma 3 D.L. n. 98/2011) e delle nuove iniziative produttive.
Questo però soltanto se gli stessi non utilizzano un conto dedicato all'attività dell'impresa. L’esonero non riguarda in nessun caso le società in contabilità ordinaria.