Secondo quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 2.8.2013, n. 94902, la comunicazione in esame non va effettuata, tra l’altro, per “i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit” e per quelli “concessi in godimento agli amministratori”.
Inoltre l’Agenzia specifica che con riguardo ai beni concessi agli amministratori l’obbligo non sussiste a prescindere dalla presenza o meno, in capo all’utilizzatore, di un fringe benefit ex artt. 51 o 54, TUIR.