In presenza di immobili oggetto di rivalutazione ex DL n. 185/2008, con riconoscimento della stessa ai fini fiscali, considerato che l’effetto fiscale è differito (il valore rivalutato assume rilevanza ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione a decorrere dal 2013), l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 20.12.2013, n. 101/E ha precisato che in sede di test di operatività sui ricavi, nella determinazione delle risultanze medie dell’esercizio e dei 2 precedenti, deve essere assunto il valore fiscalmente rilevante “nei singoli periodi d’imposta presi in considerazione per la determinazione del valore medio dei medesimi immobili”.
Di conseguenza, con riferimento al 2013 è necessario considerare per il 2011 e 2012 il valore non rivalutato; per il 2013 il valore rivalutato.
Per il 2014, dovrà essere assunto il valore non rivalutato per il 2012 e il valore rivalutato per il 2013 e 2014. Dal 2015 il valore rilevante è quello rivalutato per l’intero triennio di riferimento.
Da quanto sopra si evince che in caso di rivalutazione ex Legge n. 147/2013, posto che l’effetto fiscale (obbligatorio) si realizza a decorrere dal 2016 con riferimento al 2013 va considerato il valore non rivalutato per l’intero triennio 2011 – 2013.