Le sanzioni andranno versate sull’intero importo dell’avviso di liquidazione.
È infatti possibile rateizzare le somme richieste mediante le comunicazioni di irregolarità, in un numero massimo di sei rate trimestrali, per importi fino a 5mila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali, per importi oltre i 5mila euro.
Tuttavia è prevista la decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento della prima rata o in caso di omesso versamento di una rata successiva alla prima, qualora la violazione non sia stata sanata entro il termine per il versamento della rata seguente.
L'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, sarà iscritto a ruolo (comma 4 dell’articolo 3-bis, Dlgs 462/1997).