I fringe benefit (compensi in natura) sono forme di remunerazione complementare, riconosciute dall’azienda al dipendente per integrare la retribuzione principale.
Ai fini reddituali, per alcune specifiche tipologie, il legislatore, in deroga al criterio generale del valore normale, ha previsto una determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione.
In particolare, gli autoveicoli concessi in uso promiscuo concorrono alla formazione del reddito imponibile del dipendente nella misura del 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali Aci, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente (articolo 51, comma 4, lettera a, Tuir).
Le tabelle nazionali dei costi chilometrici sono elaborate dall’Automobile club d'Italia entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicate all’Agenzia delle Entrate che, a sua volta, provvede alla loro pubblicazione entro il 31 dicembre (con effetto dal periodo d'imposta successivo).