E’ stato precisato (si veda un recente documento di studio del notariato) che l’art. 6, c. 10, del dlgs 192/2005 fa salvi gli attestati di certificazione energetica, rilasciati prima del 6 giugno 2013, in conformità alla direttiva 2002/91/CE, ed in corso di validità (in base alla previgente disciplina, l’attestato di certificazione energica aveva validità temporale massima di 10 anni dal suo rilascio, salva la necessità di suo aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione che avesse modificato la prestazione energetica).
Di conseguenza per una vendita posta in essere dal 6 giugno 2013, il venditore potrà avvalersi dell’attestato di certificazione energetica rilasciato in data anteriore al 6 giugno 2013, ed ancora in corso di validità.