La legge di stabilità per il 2015 introduce agevolazioni contributive per le assunzioni a tempo indeterminato.
Sono infatti previsti sgravi contributivi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015 (sono esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico, ed il settore agricolo)
L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua e riguarda il versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL).
L’esonero escluso nei seguenti casi:
- per i lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato;
- per lavoratori in relazione ai quali il beneficio sia già stato usufruito;
- per assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore legge n. 190/2014.
La misura non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
A tale misura fa da contraltare la soppressione dei benefici, ex lege 407/1990, per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale