Botta e risposta

mercoledì 22 febbraio 2017

Assegno di mantenimento,deducibilità

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c, del TUIR sono deducibili dal reddito del contribuente i versamenti periodici effettuati al coniuge ( anche se residente all’estero) a seguito di separazione legale ed effettiva , di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento del giudice. È ammessa in deduzione la sola somma che si riferisce al mantenimento del coniuge e non anche quella destinata al mantenimento dei figli. Peraltro nel caso in cui l’ex coniuge abbia espressamente rinunciato all’assegno di mantenimento per far si che tale quota sia destinata al pagamento di un mutuo, l’importo non potrà essere portato in deduzione. Secondo l’Amministrazione Finanziaria le somme destinate alle rate di mutuo, non vengono corrisposte al coniuge stesso, bensì direttamente all’istituto mutuante, e pertanto non sembrano collegate ai medesimi presupposti dell’assegno di mantenimento.

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