L’assegno di mantenimento all’ex coniuge stabilito dal Provvedimento di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, può essere dedotto, purchè corrisposto periodicamente.
La fattispecie dell’assegno di mantenimento è stata oggetto di numerose pronunce della Cassazione, che ne hanno precisato (e ampliato) la portata, da ultimo riconoscendo la deducibilità con riferimento alle somme versate all’ex coniuge a titolo di accollo del mutuo in luogo della corresponsione dell’assegno stesso.
Recentemente la stessa Agenzia delle Entrate è intervenuta ammettendo la deducibilità delle somme corrisposte all’ex coniuge a titolo di “spese di alloggio”.