Botta e risposta

mercoledì 23 maggio 2018

Assegni al coniuge: deducibilità

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. L’art. 10, comma 1, lett. c), del T.U.I.R. (D.P.R. 917/86) dispone che sono deducibili dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”. Sono escluse le somme corrisposte una tantum o in luogo dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge. Inoltre, se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma, indipendentemente dal numero dei figli (art. 3 del DPR n. 42 del 1988). La quota destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde. In capo al coniuge che percepisce l'assegno si genera un reddito imponibile assimilato a quello di lavoro dipendente. Pertanto, questi ha l'obbligo di riportare in dichiarazione dei redditi tali somme ed assoggettarle ad Irpef salvo i casi di esonero alla presentazione della dichiarazione rapportati a precisi limiti di reddito (8.000 per l’assegno periodico corrisposto dal coniuge). Infine l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n°7/2018 ha messo in evidenza come sono, altresì, deducibili le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in unica soluzione, costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti, e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati.

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