Con la risoluzione 17.10.2016 n. 93, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la vendita degli immobili effettuata dal socio assegnatario che ha beneficiato delle agevolazioni previste dall'art. 1 co. 115 ss. della L. 208/2015 non può mai assumere carattere abusivo; il risparmio d'imposta che si genera ha, infatti, natura di lecito risparmio d'imposta, e non di vantaggio fiscale indebito.
Il socio assegnatario può, quindi, cedere i beni acquisiti anche subito dopo l'atto di assegnazione non scontando imposta (o scontando imposta sulla sola differenza tra il corrispettivo praticato al terzo acquirente e il valore di assegnazione), senza rischi di contestazione fiscale.
L'assenza di profili abusivi caratterizza anche le situazioni nelle quali esistevano già trattative tra la società assegnante e il terzo acquirente, accantonate per lasciare spazio all'assegnazione al socio e alla successiva vendita dell'immobile al terzo da parte di quest'ultimo.