Nel caso in cui un’impresa decida di concedere in uso ad un dipendente un’autovettura aziendale, si possono presentare tre diverse ipotesi di utilizzo:
• utilizzo esclusivamente personale: è il caso poco frequente di un veicolo aziendale attribuito al dipendente per utilizzo esclusivamente personale/familiare. In tal caso per il dipendente costituisce un compenso in natura determinato in base al valore normale (articolo 9 Tuir), per l’impresa la deduzione dei costi è limitata a detto fringe benefit;
• utilizzo esclusivamente aziendale: in questo caso l’autovettura è soggetta allaordinarie restrizioni fiscali previste per le auto aziendali; in altre parole i costi sono deducibili con i limiti previsti dalla lett. b) del comma 1, dell’articolo 164, Tuir (20%con limiti al costo fiscalmente riconosciuto);
• utilizzo promiscuo: in caso di attribuzione, da parte del datore di lavoro, di un veicolo al dipendente per uso sia ai fini aziendali che ai fini personali, è disciplinato dal comma 1, lett. b-bis), dell’articolo 164 Tuir, che stabilisce che i relativi costi siano deducibili nella misura del 70%.
La condizione per la deducibilità del 70% rispetto ai veicoli aziendali (20%) è tuttavia subordinata al fatto che l’utilizzo promiscuo dell’autovettura da parte del dipendente avvenga per la maggior parte del periodo d’imposta, ovvero per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo di imposta.