Il condominio riveste la qualifica di sostituto d’imposta; pertanto, deve effettuare la ritenuta di acconto ogni qualvolta corrisponda compensi in denaro o in natura.
È, quindi, necessario che sia provvisto di codice fiscale, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno necessario nominare un amministratore (circolare n. 204/2000).
Per fruire del "bonus ristrutturazioni" per i lavori relativi alle parti comuni, i condomini che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore, devono richiedere il codice fiscale e assolvere tutti gli adempimenti previsti dalla norma a nome del condominio stesso (circolare 11/2014). I pagamenti vanno effettuati tramite bonifico indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che li esegue (circolare n. 57/1998).