Botta e risposta

giovedì 25 maggio 2017

Acquisto poltrona per disabile

Per le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità, spetta una detrazione Irpef, nella misura del 19%, sull’intero importo della spesa sostenuta (articolo 15, comma 1, lett. c, Tuir). Tra le spese ammesse alla detrazione rientra l’acquisto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti. La detrazione può essere fruita anche dal familiare che ha sostenuto la spesa, a condizione che il disabile sia fiscalmente a suo carico. Si ricorda che sono considerate persone con disabilità coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile e di lavoro (articoli 3 e 4, legge 104/1992).

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