Botta e risposta

domenica 22 marzo 2015

Acquisto di immobile strumentale: rimborso IVA

A norma dell’art. 30 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, il contribuente può chiedere il rimborso dell’eccedenza IVA detraibile in sede di dichiarazione annuale “limitatamente all’imposta relativa all’acquisto (…) di beni ammortizzabili” (nella normativa comunitaria, invece, è presente la nozione di “bene d’investimento”; cfr. art. 174 par. 2 lett. a) della direttiva 2006/112/CE). I presupposti per l’applicazione della norma sono: - il verificarsi dell’“effetto traslativo della proprietà del bene in capo al cessionario legittimato al rimborso” (ris. Agenzia delle Entrate 13.12.2011 n. 122); - il possesso dello status di “bene ammortizzabile” da parte dell’immobile oggetto di compravendita e successiva locazione. Per quanto concerne la nozione di “bene ammortizzabile”, occorre fare riferimento alle norme previste per le imposte sui redditi. In linea generale, in base all’art. 102 del TUIR, “sono considerati ammortizzabili esclusivamente i beni strumentali, ossia quei beni che vengono utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall’imprenditore che ne ha il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale” (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 9.6.2009 n. 147). Solo in presenza di un immobile “strumentale” all’attività dell’impresa, infatti, è ammessa la procedura di ammortamento ex art. 102 del TUIR e, conseguentemente, il rimborso dell’IVA assolta per l’acquisto del medesimo. In applicazione dell’art. 43 co. 2 del TUIR, ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali “gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (…) anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato”. Nel novero degli “immobili suscettibili di altra destinazione senza radicali trasformazioni”, possono essere ricompresi gli immobili iscritti nelle categorie catastali B, C, D ed E “e nella categoria A10 nel solo caso in cui la destinazione ad ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria” (cfr. R.M. 3.2.89 n. 330). La “strumentalità” dell’immobile ha, dunque, carattere oggettivo, prescindendo dal fatto che il bene sia “direttamente utilizzato nell’impresa”, bensì sia assegnato in locazione a terzi (cfr. Cass. 10.12.2003 n. 18853). Pertanto, l’IVA assolta sull’acquisto dell’immobile in questione, strumentale “per natura” (poiché presumibilmente accatastato come A10, B, C, D o E), è rimborsabile alle condizioni di cui all’art. 30 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, in virtù del fatto che il bene è assoggettabile alla procedura di ammortamento ex art. 102 del TUIR.

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