L’acquisto di un immobile da un'impresa di costruzione, ove ricorrano le condizioni per usufruire dei benefici prima casa, è assoggettato all’aliquota Iva del 4%. L'agevolazione si estende anche all'acquisto delle pertinenze.
Il concetto di “pertinenza” comprende, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. Pertanto l’aliquota agevolata potrà essere applicata solo per una delle pertinenze appartenenti a ciascuna categoria.
Ove l’acquisto prevedesse anche una seconda pertinenza ma della stessa categoria catastale della prima per la quale si è usufruito dell’aliquota agevolata, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che i fabbricati strumentali per natura, pertinenze di immobili abitativi, acquistano anch'essi natura di immobili abitativi. Quindi il secondo box sarà trattato come un fabbricato abitativo diverso dalla prima casa, scontando l'aliquota Iva del 10%, le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro ciascuna.