Ai fini dell’accesso al nuovo regime forfettario, i ricavi conseguiti nell’anno precedente vengono assunti in base al criterio di competenza, ma se il contribuente lo scorso anno ha applicato il regime dei minimi, i ricavi si misurano secondo il criterio di cassa.
Il nuovo regime forfettario si applica a condizione che il contribuente nel periodo di imposta precedente abbia realizzato ricavi non superiori ai limiti stabiliti nell’allegato 4 alla legge di stabilità.
Quindi l’ammontare di riferimento dei ricavi deve essere verificato secondo i criteri applicati nel 2014 e cioè di competenza per le imprese in contabilità semplificata e ordinaria, oppure criterio di cassa per i contribuenti minimi e per i professionisti.
Il riferimento ai ricavi o al reddito dell’anno pre¬cedente secondo i criteri applicati in tale periodo dovrebbe avere efficacia anche per il confronto tra il reddito relativo alla attività professionale o di impresa che deve essere superiore al reddito di lavoro o di pensione in base al co.4, dell’art.1 della L. 190/14.