A livello generale, l'accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quinto anno se si tratta di dichiarazione omessa), per effetto degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72.
Quindi, entro il 31.12.2015 devono essere notificati gli accertamenti imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all'annualità 2010 modello UNICO 2011 (2009 modello UNICO 2010 qualora ci sia stata l'omessa dichiarazione).
Occorre peraltro tenere conto del:
- raddoppio dei termini per violazioni penali tributarie rientranti nel DLgs. 74/2000 (artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72);
- raddoppio dei termini per accertare la presunzione di imponibilità dei possedimenti detenuti in Paradisi fiscali senza indicazione nel quadro RW (art. 12 del DL 78/2009);
- raddoppio dei termini derivante da compensazione di crediti inesistenti (art. 27 co. 16 del DL 185/2008).