La Corte di Cassazione, nella sentenza 8542/2016, ha riqualificato ancora una volta in cessione di azienda un'operazione di conferimento seguita dalla cessione delle quote, facendo applicazione dell'art. 20 del DPR 131/86.
La sentenza afferma, in particolare, che la riqualificazione in cessione di azienda non richieda di dimostrare l'intento elusivo, in quanto l'art. 20 del DPR 131/86 ne prescinderebbe, in presenza di operazioni che abbiano la stessa "funzione economica".
La pronuncia si presta ad alcune critiche in quanto giunge dopo l'entrata in vigore, in data 1.9.2015, della nuova norma sull'abuso del diritto (art. 10-bis della L. 212/2000), che definisce "abuso del diritto" il compimento di operazioni prive di sostanza economica che realizzino essenzialmente vantaggi fiscali indebiti, precisando che l'abuso non si configura in presenza della legittima ricerca di un risparmio fiscale nè quando si tratta di operazioni che costituiscono violazione di specifiche disposizioni tributarie (in quanto si è in presenza di una forma di evasione).
Alla luce della nuova norma dettata dallo Statuto dei diritti del contribuente, che trova applicazione anche nel campo dell'imposta di registro, l'art. 20 del DPR 131/86 non potrebbe che tornare a svolgere la sua "originaria" funzione di norma interpretativa di singoli atti presentati alla registrazione e non potrebbe essere utilizzata per riqualificare intere operazioni sulla base della loro "funzione economica" come è avvenuto, invece, nel caso di specie.