Sospensione: 8 marzo – 31 agosto
In merito alla alle somme connesse a cartelle di pagamento, avvisi esecutivi, ecc. per le quali è prevista la sospensione dei versamenti scadenti nel periodo 8.3 - 31.8.2020 e la relativa effettuazione entro il 30.9.2020, è possibile richiedere la rateizzazione.
A tal fine è “opportuno” presentare una specifica richiesta entro tale data.
Sospensione dei versamenti delle somme dovute con scadenza nel periodo 8.3 - 31.8.2020 relativamente alle somme derivanti dai seguenti atti:
- cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi ex art. 29, DL n. 78/2010;
- avvisi di addebito INPS esecutivi ex art. 30, DL n. 78/2010;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ex art. 1, comma 792, Finanziaria 2020
La sospensione in esame opera per le entrate tributarie e non tributarie ed è applicabile anche ai versamenti connessi, ad esempio, ai ruoli emessi da una Cassa previdenziale professionale.
I versamenti sospesi devono essere effettuati:
- entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.9.2020, in un’unica soluzione.
E’ comunque possibile richiedere la rateizzazione. In particolare, al fine di “evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30 settembre 2020”.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, anche le rate in scadenza nel periodo 8.3 - 31.8.2020 usufruiscono della sospensione; il relativo versamento va pertanto effettuato entro il 30.9.2020.