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Visto di conformità: abbassato il limite

  • di Luigi Mondardini

    Necessario per le compensazioni per importi superiori a 5 mila euro.

    L’obbligo di vistare la dichiarazione sussiste  solo nel caso in cui si intenda compensare orizzontalmente il credito sopra quota 5mila euro; in caso contrario nessuno obbligo si pone in tal senso anche qualora il credito indicato nel modello dovesse essere superiore alla nuova soglia.
     
    Il nuovo limite  prevede la riduzione del tetto da 15mila a 5mila euro per l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap che chiudono a credito. 
     
    Nessuna novità sul modello Iva TR, in caso di utilizzo del credito Iva trimestrale in compensazione orizzontale, per il quale non c’è obbligo di apposizione del visto. 
     
    Sul rimborso Iva invece il visto di conformità è obbligatorio per gli importi superiori a 30mila euro.
     
    La  nuova stretta in tema di compensazioni  entra in vigore da subito. 
     
    In attesa dei necessari chiarimenti , sarà necessario adeguarsi vistando il modello Redditi 2017 e osservando altresì le nuove regole in tema di invio del modello F24. 
     
    In particolare per i  titolari di partita Iva,  fin dall’entrata in vigore della nuova norma vale a dire dal 24 aprile, tutte le compensazioni andranno gestite esclusivamente per il tramite dei servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico).
     
    Nuove e più stringenti regole si applicano anche per le modalità di inoltro del modello F24 oggetto di compensazione per i soggetti titolari di partita Iva per i quali   non sarà più possibile, in nessun caso, compensare tramite home banking.
     
     

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