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Violazioni formali: regolarizzazioni

  • di Luigi Mondardini

    Provvedimento Agenzia Entrate 15.3.2019

    Il “Collegato alla Finanziaria 2019”, ha previsto la possibilità di regolarizzare le irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi / adempimenti di natura formale.

     

    Oggetto di regolarizzazione quelle violazioni  per cui è competente l’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni  commesse fino al 24.10.2018  dal contribuente,  dal sostituto d’imposta,  dall’intermediario o  da altro soggetto, tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazioni dati, che peraltro non incidono sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini IVA, IRAP, IRPEF / IRES e relative addizionali / imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d’imposta, nonché sul relativo pagamento dei tributi.

    Il Provvedimento del 15.3.2019 specifica  che non rientrano, ad esempio, nell’ambito della regolarizzazione:

    · l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi / IRAP / IVA;

    · la violazione connessa con la deduzione di costi / spese relativi a beni / servizi oggetto di operazioni non realmente effettuate ex art. 8, DL n. 16/2012 sanzionata dal 25% al 50%.

    Si ritengono invece regolarizzabili le violazioni:

    · degli obblighi di comunicazione ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97 (comunicazione dati liquidazioni IVA periodiche, comunicazione dati fatture emesse / ricevute, presentazione modd. INTRA);

    · relative all’omessa presentazione del mod. F24 “a zero”.

    Sono  espressamente  escluse dalla regolarizzazione, che risulta non applicabile:

    · alle violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli suddetti;

    · alle violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, ossia con procedimento concluso al 19.12.2018;

    · alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19.12.2018 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva ovvero altre forme di definizione agevolata anteriormente al versamento della prima rata di quanto dovuto per la regolarizzazione;

    · agli atti di contestazione / irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della voluntary disclosure ex art. 5-quater, DL n. 167/90, compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.

    La regolarizzazione non è inoltre consentita per l’emersione di attività finanziarie / patrimoniali costituite / detenute all’estero. In particolare l’esclusione riguarda le violazioni relative  agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4, comma 1, DL n. 167/90 (compilazione quadro RW del mod. REDDITI);  all’IVIE / IVAFE.

    Non è chiaro se la regolarizzazione in esame può riguardare anche le violazioni formali  di violazioni connesse ad adempimenti  cui è subordinato l’accesso a regimi fiscali opzionali o a benefici fiscali;  le stesse potrebbero risultare escluse in quanto incidenti sulla determinazione della base imponibile / imposta.

    Ai fini del perfezionamento della regolarizzazione è necessario:

    -  rimuovere le irregolarità / omissioni entro il 2.3.2020.

    - versare, in unica soluzione ( entro il 31.5.2019) o in 2 rate, € 200 per ciascun periodo d’imposta, indicato nel mod. F24, cui si riferiscono le violazioni formali.

    Quanto dovuto non è compensabile ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97 con eventuali crediti disponibili.

    Il codice tributo da utilizzare nel mod. F24 sarà istituito dall’Agenzia con una prossima Risoluzione.

     

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