>

Verso i corrispettivi telematici

  • di Luigi Mondardini

    Precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Ai sensi dell’ art. 2 D.Lgs. 127/2015 ,i soggetti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico sono obbligati :

    • Dal  1° luglio 2019  se hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro;
    • dal 1° gennaio 2020, se hanno un volume d’affari fino a 400.000 Euro

     

    a memorizzare elettronicamente e a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

    Da un  recente  documento di prassi si evince che la certificazione dei processi connessi alla nuova trasmissione telematica dei corrispettivi rappresenta un adempimento piuttosto complesso, tento più  se dovesse essere osservato dai negozi, dalle botteghe, dalle farmacie, notoriamente esercizi meno strutturati rispetto alla grande distribuzione.

    Ricadono nell’obbligo gli esercenti che sono:

    • dotati di più punti cassa (ossia di più casse) per singolo punto vendita
    • e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT (Registratore telematico) o un Server-RT.

    Dovrebbero quindi essere soddisfatti, allo stesso tempo, entrambi i presupposti.

    Quindi:

    • l’esercente dotato di una sola cassa dovrebbe essere escluso di “diritto” dalla certificazione dei processi.

    Per quanto concerne il secondo requisito,  l’RT e il Server-RT costituiscono un “punto di raccolta”, poiché servono per effettuate la memorizzazione e la trasmissione di tutti i corrispettivi relativi ai diversi punti cassa del singolo punto vendita.

    A tale proposito si osserva che:

    • possono effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi mediante un unico “punto di raccolta” solamente gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita.

    Di conseguenza negozi, botteghe,  farmacie, eccetera, di dimensioni contenute, dotati di due casse, non dovranno essere comunque tenuti alla certificazione dei processi.

    Inoltre, l’esclusione dovrebbe valere anche per i medio-piccoli esercenti che, pur avendo 3 o 4 punti cassa all’interno dei locali di vendita, effettueranno la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi per singola cassa e non attraverso un unico punto di raccolta.

    E’  auspicabile che l’Agenzia delle entrate torni più compiutamente sul tema fornendo ulteriori linee guida.

     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link