Convertito alla Camera il Ddl di conversione del Decreto Crescita.
Rideterminato il calendario dei versamenti.
Il termine del 1° luglio ( con possibilità di giovarsi dei 30 giorni in più, e quindi versare al 31 luglio, con la corresponsione dello 0,4% aggiuntivo) riguarda:
- privati , che non hanno una posizione IVA e non detengono partecipazioni in soggetti per i quali siano stati approvati gli ISA. Si considerano “privati” anche gli agricoltori che determinano il reddito in base al reddito agrario.
- coloro che esercitano attività di impresa o professionale per i quali gli ISA non sono stati approvati .
- i soggetti che, seppure esercitando attività il cui codice rientra negli ISA, hanno superato il limite dei ricavi di 5.164.569 euro.
Il nuovo termine del 30 settembre , che concerne imposte e contributi risultanti da Redditi e IRAP, riguarda:
- tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività per la quale sono stati approvati gli ISA (ditte individuali, società);
- coloro che detengono partecipazioni (soci, collaboratori familiari, soci di società di capitale trasparenti) in soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA.
Salvo diverse indicazioni future, vengono coinvolti tutti i versamenti che sono legati alla scadenza di Redditi, quali il diritto annuale CCIAA.
Problema: le scadenze per le casse professionali; occorrerà verificare, per ciascuna cassa, come il nuovo termine di versamento legato agli ISA sarà accolto e gestito.
Forfettari e minimi: dovrebbero rientrare nella proroga ( si attende conferma) . Infatti solo per coloro che hanno conseguito ricavi superiori alla soglia di applicazione ISA è prevista l’esclusione.
Anche nel caso di altre cause di esclusione ISA, quali l’inizio e la cessata attività, il DL crescita non fornisce indicazioni specifiche.
Versamenti : i soggetti che si giovano dello slittamento dei versamenti al 30 settembre a seguito di ISA, verseranno al 30 settembre senza corresponsione dello 0,4% e potranno rateizzare in tre rate ( titolare di partita IVA: 30/09 – 16/10 – 18/11, non titolare di partita IVA: 30/09 – 31/10 – 2/12).
Infine si ricorda che i redditi e l’IRAP saranno da trasmettersi entro il 30 novembre; in caso di periodo non coincidente all’anno solare, si passa dal nono all’undicesimo mese successivo.