Ma solo con calo di ricavi e compensi.
La mini-proroga di quattro giorni, dal 16 marzo al 20 marzo, viene allungata fino al 16 aprile, considerando tempestivi i versamenti entro questa data.
Viene poi prevista la sospensione per i mesi di aprile e maggio a favore degli esercenti attività di impresa, arte e professione dei:
- versamenti delle ritenute
- dei contributi assistenziali e previdenziali
- dei premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente
- dell’Iva
La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 50milioni di euro relativi al 2019 ma solo se:
- si verifichi un calo dei ricavi o compensi stessi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
Per i contribuenti che hanno avuto nel 2019 un ammontare dei ricavi o compensi superiore a 50milioni la percentuale di calo deve essere del 50%, invece del 33 per cento.
La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione nel mese di giugno 2020, o in cinque rate mensili da giugno.
Per i contribuenti con ammontare di ricavi o compensi non superiore a 400mila euro nel 2019, le somme percepite ad aprile e maggio 2020, per:
- redditi di lavoro autonomo
- altri redditi
- per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari
non saranno assoggettate dal sostituto d'imposta alle ritenute d’acconto, a condizione che nel mese prima i contribuenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
In queste ipotesi i contribuenti omettono l’indicazione della ritenuta in fattura.
Chi si avvale dell’opzione rilascia una dichiarazione dalla quale risulta che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta, specificando nella causale della fattura la dicitura «Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020».
Le ritenute saranno versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o in cinque rate mensili a decorrere da luglio.
Certificazioni uniche: differito al 30 aprile il termine, scaduto il 31 marzo, entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche.