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Versamenti al 21 ( per i titolari di reddito d’impresa )

  • di Luigi Mondardini

    Firmato il DPCM che differisce la data, con la maggiorazione dello 0,4%.

    Il Ministero dell’Economia  dispone la proroga del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016, nonché i versamenti del primo acconto, ma solo per i titolari di reddito d’impresa.
     
    Il DPCM stabilisce che i versamenti possono essere effettuati:
     
    - entro il 20 luglio 2017, senza alcuna maggiorazione;
    - oppure dal 21 luglio al 20 agosto 2017, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse.
    - Poiché la data del prossimo 20 agosto cade di domenica,  il versamento slitta  al successivo lunedì 21 agosto.
     
    Non sono invece applicabili le sospensioni feriali fino al 4 settembre introdotte dai commi 16 e 17 dell’art. 7-quater del DL 193/2016, convertito nella L. 225/2016.
     
    Tale sospensione trova applicazione: 
     
    -  per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini IVA (nuovo secondo periodo dell’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, conv. L. 248/2006);
     
    - per il termine di 30 giorni  per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e formali (art. 36-ter del DPR 600/73), nonché per la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 1 comma 412 della L. 311/2004), cioè in base ai c.d. “avvisi bonari”.
     
    Dal punto di vista soggettivo, a differenza degli scorsi anni, la proroga non è stata stabilita nei confronti dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, ma solo per “i titolari di reddito d’impresa”, compresi i soci che devono dichiarare un reddito imputato “per trasparenza” dalla società partecipata, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
     
    In sostanza, la proroga non appare applica bile ai lavoratori autonomi professionisti, compresi quelli che fanno parte di un’associazione professionale ai sensi dell’art. 5 del TUIR (studi associati).
     
     
    Per i soggetti titolari di reddito d’impresa la proroga riguarda :
     
    - l’IRPEF o l’IRES, ma anche gli altri versamenti derivanti dal modello REDDITI che devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi, ad esempio: le addizionali IRPEF regionali e comunali;le addizionali IRES; le imposte sostitutive (cedolare secca, contribuenti “minimi” e “forfettari”, capital gain, ecc.); 
     
    - l’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata (se non soggetti a ritenuta);  l’IVIE e/o l’IVAFE.
    Profili di incertezza potrebbero invece riguardare:
     
    - i versamenti IRAP, in quanto il comunicato stampa non cita esplicitamente anche la dichiarazione IRAP;
     
    - i versamenti dei contributi INPS degli artigiani e commercianti, per il reddito eccedente il minimale, che derivano dal quadro RR del modello REDDITI, ma il titolo del comunicato fa solo riferimento al versamento “delle imposte”;
     
    - il versamento del saldo IVA e del diritto annuale alle Camere di Commercio, che non derivano dalla dichiarazione dei redditi ma che devono avvenire negli stessi termini delle imposte dirette.
     

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