Stessa data per il ravvedimento anche in caso di omissione delle imposte dovute il 22 agosto
Anche per il 2016 è stata prevsita la proroga dei pagamenti derivanti da Unico 2016 :
- dal 16 giugno al 6 luglio
- dal 16 luglio al 22 agosto con la maggiorazione dello 0,4%.
Sfruttando il maggior termine , l'adempimento dell'obbligazione tributaria avviene mediante il pagamento dell'imposta aumentata di un importo, pari allo 0,40%.
La maggiorazione a titolo d’interesse corrispettivo, nella misura dello 0,40 per cento, viene versata congiuntamente all'imposta dovuta, aggiungendosi a questa, senza distinzione di codice tributo.
Qualora però entro il termine differito non viene fatto alcun pagamento si deve considerare quale temine iniziale di omissione il 6 luglio.
In merito all'individuazione del termine da cui far decorrere i termini per il ravvedimento, con riferimento al versamento del saldo e del primo acconto dovuti in base alle dichiarazioni, andrà considerato il termine entro cui si è scelto di eseguire l'originario versamento da correggere.
Laddove il contribuente non abbia versato alcun importo, né entro il 6 luglio né entro il 22 agosto, il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute - sia in sede di ravvedimento (parziale o meno) che di recupero da parte degli uffici - è la data naturale di scadenza, ossia il 6 luglio.