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UNICO : in scadenza i versamenti senza maggiorazione dello 0,4%

  • di Luigi Mondardini

    Per chi ha gli studi di settore il 6 luglio 2016 scade il termine per il versamento delle imposte.

    Con il DPCM 15 giugno 2016  è stata disposta la proroga dei versamenti al 6 luglio senza maggiorazione, ovvero al 22 agosto con la maggiorazione dello 0,4%.
     
    Si tratta di uno slittamento concesso a favore dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro). 
     
    Nei confronti di tali contribuenti, la proroga riguarda  i versamenti delle imposte dirette (IRPEF e IRES), delle relative addizionali e dell’IRAP, i cui termini sono ordinariamente fissati al 16 giugno 2016 (senza maggiorazione dello 0,4%); inoltre  gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, che sarebbero ordinariamente scaduti il 16 giugno 2016 (senza maggiorazione dello 0,4%).
     
    Il differimento si applica inoltre: 
    - al saldo 2015 e dell’eventuale primo acconto 2016 della “cedolare secca sulle locazioni”; 
     
    - al  saldo 2015 e dell’eventuale primo acconto 2016 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
     
    - al saldo 2015 e dell’eventuale primo acconto 2016 dell’imposta sostitutiva del 15% o del 5% dovuta dai contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014;
     
    - al saldo 2015 del capital gain; al saldo 2015 del contributo di solidarietà del 3%; all’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte;
     
    - al saldo 2015 e dell’eventuale primo acconto 2016 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
     
    - all’IVA dovuta per l’adeguamento agli studi di settore e dell’eventuale maggiorazione del 3% relativa ai ricavi o compensi non annotati;
     
     
    - al saldo 2015 e del primo acconto 2016 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, dai commercianti e dai professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95; dei contributi dovuti alla Cassa italiana previdenza e assistenza geometri (CIPAG); 
     
    - al  diritto annuale alle Camere di Commercio.
     
    - All’eventuale saldo IVA con maggiorazione dell’1,2%
     
    La proroga interessa anche  coloro per i quali operano :
     
    - cause di esclusione dagli studi di settore, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569 euro ; a titolo di esempio:  inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc. 
     
    - cause di inapplicabilità degli studi stessi; ad esempio  società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, ecc.);
     
    - chi  ha adottato  il regime fiscale agevolato dei c.d. “contribuenti minimi”, di cui all’art. 27 del DL 98/2011, oppure il nuovo regime forfetario introdotto dalla L. 190/2014, se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorché essi siano esclusi per legge dalla relativa applicazione;
     
    - i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, da un soggetto che esercita un’attività per la quale sia stato approvato uno studio di settore; si tratta dei soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni di artisti o professionisti, nonché i soci di società di capitali “trasparenti”.
     
    La proroga  si applica anche in relazione al versamento del saldo IVA da parte dei contribuenti che presentano la dichiarazione IVA relativa al 2015 nell’ambito del modello UNICO 2016.
     
    Infatti  qualora il versamento non sia stato effettuato entro il 16 marzo scorso, il saldo IVA da versare va maggiorato dell’1,2% (0,4% per ogni mese successivo al 16 marzo, fino al 16 giugno).
     
    Se il prossimo 6 luglio il contribuente titolare di partita IVA versa solo la prima rata, la seconda rata va versata entro il 18 luglio (poiché il 16 cade di sabato).
     
    Se, invece, il contribuente che rateizza non è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 22 agosto.
     

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