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Unico 2016: possibile pagare a rate

  • di Luigi Mondardini

    La proroga incide anche sulla rateizzazione delle imposte da Unico 2016.

    La recente proroga dei versamenti delle imposte derivanti da UNICO per i contribuenti soggetti agli studi di settore,  incide sul calendario degli eventuali  pagamenti rateali.

    Il versamento del saldo 2015 e del primo acconto 2016 delle imposte e dei contributi previdenziali derivanti dal modello UNICO 2016 può essere effettuato:

    -         in un'unica soluzione 

    -         in forma rateale con rate di pari importo, scegliendo le somme da rateizzare ed il numero delle rate ed applicando interessi al 4% annuo

    Pertanto  è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa ed il numero delle rate.

    La rateizzazione deve concludersi al massimo entro novembre per coloro  con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, partendo dal termine della prima rata  che coincide con quello previsto per il versamento in un'unica soluzione.

    Questo termine, per effetto della proroga dei versamenti, è diverso a seconda che il contribuente sia o meno interessato dagli studi di settore.

    Contribuenti  non interessati dagli studi di settore:

    - il versamento delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP 2016 a titolo di saldo 2015 e primo acconto 2016 in unica soluzione o come prima rata deve essere effettuato  entro il 16.06.2016 (termine già decorso), senza maggiorazione; entro il 18.07.2016, con la maggiorazione dello 0,40%.

    Contribuenti  soggetti agli  studi di settore:

    - il versamento è stato prorogato alle seguenti scadenze: entro il 06.07.2016, senza maggiorazione;22.08.2016, con la maggiorazione dello 0,40%.

    La scadenza dei versamenti delle rate successive alla prima dipendeanche dall'essere o meno titolari di partita IVA:

    -         entro il 16 di ogni mese per i titolari di partita iva;

    -         entro la fine di ogni mese per i non titolari di partita iva

    La scadenza del 16 agosto si intende rispettata se l'adempimento è effettuato entro il 20 agosto (che quest'ano cade di sabato, per cui è posticipato al 22 agosto).

     

     

     

     

     

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