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Ulteriore stretta sulle compensazioni

  • di Luigi Mondardini

    Visto di conformità sul credito Iva infrannuale.

    Estensione dell’obbligo di apposizione del visto che interessa ora non solo le dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap, ma pure le istanze infrannuali. 
     
    Si tratta di un ulteriore  aggravio per le imprese da associarsi  anche all’abbassamento del limite originariamente previsto da 15mila a 5mila euro.
     
    L’emendamento all’articolo 3 del Dl 50/2017 approvato in commissione Bilancio alla Camera infatti  estende l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle istanze infrannuali Iva in caso di utilizzo in compensazione sopra i  5 mila euro. 
     
    Sul rimborso Iva, invece, il visto rimane obbligatorio solo per gli importi superiori a 30mila euro.
     
    Il vincolo riguarderà coloro che intendano utilizzare in compensazione il credito superiore a 5mila euro, derivante sia dalla dichiarazione annuale, sia a seguito della presentazione di un’istanza infrannuale Iva. 
     
    Dalla prossima istanza riguardante il secondo trimestre (aprile-maggio-giugno 2017), da presentarsi entro la fine del mese di luglio prossimo, il modello TR dovrà essere munito del visto di conformità nel caso vi  sia la volontà di utilizzare in compensazione il credito per una somma superiore a 5mila euro. 
     
    In caso di utilizzo del credito  in violazione degli obblighi previsti , l’amministrazione procede  al recupero dei crediti e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni (pari al 30%).
     
    Inoltre nell’ipotesi di indebita compensazione, in sede di riversamento dell’imposta, quest’ultima non potrà più essere compensata con altri crediti vantati dal contribuente e questo in nessuna circostanza, né al momento dell’inoltro dell’avviso, né nell’eventuale fase successiva dell’iscrizione a ruolo.
     
    Vengono accorciati i termini dai quali sarà possibile presentare il modello F24 per la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 5mila euro. 
     
    Si passa infatti dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito, al giorno 10 ( un anticipo di  sei giorni ).
     

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