E’ pari al 50% dell’importo versato.
Il decreto Ucraina introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura corrispondente al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata 2021 dell'IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita l’attività recettiva.
Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è concesso in considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali.
Il contributo è riconosciuto alle imprese turistico-recettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali; le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta; le imprese del comparto fieristico e congressuale; i complessi termali; i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Il contributo è riconosciuto, per l'anno 2022, nella misura corrispondente al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva.
Nel caso in cui non è stato effettuato il versamento (per i diversi motivi), l'incentivo non è dovuto.
Le condizioni per ottenere il credito d’imposta:
- che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- che i soggetti interessati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Come richiedere il credito d’imposta:
gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della predetta Comunicazione.
Modalità, termini di presentazione e contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.