>

TFM amministratori ,deducibilità condizionata

  • di Luigi Mondardini

    La disciplina è contenuta all’articolo 105, comma 4, del Tuir.

    In particolare: “gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi” ed al successivo comma 4 che “le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1 lettere c), d) e f)”.
     
    La deducibilità delle quote accantonate di TFM sembra quindi richiedere l’osservanza del principio di competenza, senza prevedere alcun particolare ed ulteriore adempimento. 
     
    Viceversa l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 211/E/2008 è intervenuta precisando che :
     
    - “gli accantonamenti a fondi del passivo per le indennità di trattamento di fine mandato (…) rientrano nel tassativo novero degli accantonamenti per i quali è riconosciuta rilevanza fiscale, essendo sostanzialmente equiparati a quelli di quiescenza e previdenza”
     
    - Il l rinvio all’articolo 17 del Tuir deve “rigorosamente ed esclusivamente intendersi quale specifico riferimento ai rapporti risultanti da data certa” ;
     
    - Conseguentemente   “per i rapporti che non soddisfano tale condizione” gli accantonamenti al fondo TFM non sarebbero deducibili in base al principio di competenza, dovendosi rinviare “la deduzione del relativo costo (…) nell’anno di effettiva erogazione dell’indennità medesima”. 
     
    In sostanza qualora la condizione della data certa non risulti soddisfatta, secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, la società può dedurre i relativi importi per cassa ossia nell’anno di corresponsione del TFM all’amministratore.
     
    Tale posizione si riflette operativamente sotto il profilo fiscale nel dover operare alla chiusura di ogni esercizio, una variazione fiscale in aumento pari all’importo dell’accantonamento stanziato per competenza e nell’esercizio di erogazione del TFM all’amministratore, una variazione fiscale in diminuzione pari all’ammontare dell’indennità corrisposta.
     
    Tale orientamento non è condiviso dalla dottrina  che ritiene sempre deducibile, ai fini Ires, l’accantonamento di tale indennità se previsto da una deliberazione assembleare. 
     
    La stessa C.T.P. Brescia  ( 21.6.2012 n. 90/1/12) ha ritenuto che  “il tenore letterale dell’articolo 105 comma 4 del Tuir induce a ritenere che il requisito della data certa anteriore all’inizio del rapporto (richiesto dall’articolo 17 comma 1 lett. c) del Tuir per l’assoggettamento al regime di tassazione separata delle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in capo al soggetto percipiente) non è necessario al fine della deducibilità per competenza degli accantonamenti per le indennità di fine mandato degli amministratori in capo all’impresa che le corrisponde”.
     
     
     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link