Se la trasmissione avviene dopo la scadenza del 9 febbraio (già prorogata)
L'obbligo di comunicare i dati delle spese sanitarie è stato previsto per permettere all'Agenzia delle Entrate di elaborare le dichiarazioni dei redditi precompilate(730 e Unico PF).
I soggetti previsti dalla normativa, il cui elenco è stato nei mesi scorsi allargato, ( oltre agli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, le farmacie (pubbliche e private), le strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN, gli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco; gli psicologi; gli infermieri; le ostetriche/i; i tecnici sanitari di radiologia medica; gli ottici e i veterinari) devono provvedere all'invio entro il 9 febbraio 2017 (scadenza originaria 31 gennaio 2017) .
La mancata osservanza dell’adempimento prevede:
- in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati è prevista una sanzione di € 100 per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000, senza possibilità di avvalersi del cumulo giuridico (articolo 12 del D.Lgs. 472/1997).
- se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di € 20.000.
- nessuna sanzione prevista per coloro che trasmettono un errata comunicazione e la correggono nei 5 giorni successivi alla scadenza.
Più flessibilità è concessa a coloro che trasmettono i dati per il primo anno.
Per le trasmissioni effettuate nel primo anno di assolvimento dell’obbligo non si applichino le sanzioni previste nei casi di “lieve tardività“ o di errata trasmissione dei dati, laddove l’errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni/deduzioni nella dichiarazione precompilata.